TESTO
della proposta di legge
TESTO
della Commissione
Art. 1.
(Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena).
Art. 1.
(Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena).
      1. Il quarto comma dell'articolo 147 del codice penale è abrogato.       1. Al quarto comma dell'articolo 147 del codice penale sono premesse le seguenti parole: «Tranne che nei casi previsti dal primo comma, numero 3),».